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Manovra, Cataldi (Giovani Commercialisti): bene revisori MEF fuori da società, ma attenzione a responsabilità e compensi

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“Non prevedere l’obbligo di inserire un componente dell’organo di controllo o del revisore legale nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle società che ricevono contributi pubblici, anche indiretti, superiori a 100 mila euro, è una buona notizia. L’Unione aveva da subito espresso una forte contrarietà a tale previsione, richiedendo l’eliminazione del discusso articolo 112 dalla Legge di Bilancio 2025, come poi avvenuto nella versione finale. Un passo avanti che giudichiamo positivo, le istituzioni hanno ascoltato l’Unione e le voci di protesta che arrivavano dalla categoria, e non solo. Ma adesso, sempre in ottica costruttiva, bisognerà correggere insieme anche alcune criticità relative alla responsabilità e ai compensi per l’incarico che ne deriva”. Lo afferma Francesco Cataldi, presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Michela Boidi, consigliera dell’Unione, sottolinea: “La nuova versione del testo richiede che l’organo di controllo accerti che l’utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi e ne relazioni annualmente al MEF: tale controllo spetterà per i contributi considerati “significativi”, i cui parametri saranno stabiliti da un apposito decreto. Questa previsione normativa determina a nostro avviso una nuova e importante estensione di responsabilità in capo ai sindaci, la cui attività è già oggi considerata quella con il più alto rischio professionale. Diventa a maggior ragione cruciale l’attesa e auspicata modifica dell’art.2407 c.c., a prima firma dell’onorevole Schifone”.

Serena Giannuzzi, membro dei probiviri Ungdcec, rimarca infine come “occorre prestare attenzione alla valorizzazione di questo adempimento. Riteniamo necessario che, almeno nel decreto attuativo, venga previsto l’obbligo per l’assemblea dei soci di deliberare annualmente un compenso aggiuntivo spettante all’organo di controllo in presenza di contributi da rendicontare e che questo sia determinato adeguatamente rispetto all’attività da svolgere e alle responsabilità che ne derivano”.

 

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